CLAMOROSO! Dopo 15 anni la Asl non riesce a riprendere i soldi pagati al falso medico. La Cassazione: "Il processo ricominci da capo"
3 Ottobre 2008 – 11:00di Gabriele Mastellarini per Il Sole24Ore
La decisione n. 22652 della Suprema Corte di Cassazione (depositata il 9 settembre scorso) prende le mosse dalla vicenda di un medico che, per oltre 11 anni (dal 1982 al 1993), era iscritto nelle liste della Usl n. 2 di Sant'Angelo dei Lombardi. Esperienza interrotta quando si era scoperto che in realtà aveva solo il camice e «risultava privo di titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione».
Dal '94 l'Unità Sanitaria Locale, successivamente passata in gestione liquidatoria, ha cercato di recuperare gli emolumenti corrisposti, chiedendo un ulteriore risarcimento dei danni «per le specialità mediche fornite e per glia accertamenti clinici erogati a seguito delle prescrizioni rilasciate». Quattordici anni di battaglia legale finora inutili perché la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti e spianando la strada ad altri due gradi di giudizio (primo grado davanti alla sezione regionale ed eventuale appello presso la sezione centrale) per i quali si impiegheranno tra i quattro e i cinque anni in tutto.
La Usl riteneva competente il giudice ordinario perché si trattava di un rapporto di "convenzionamento" e non di dipendenza, mentre la Cassazione ha spiegato che: «Alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di danno erariale da responsabilità amministrativa, sono riconducibili tutte le condotte del soggetto collegato alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio (consistenti in azioni o omissioni imputabili anche a sola colpa o negligenza) che arrechino un detrimento alla pubblica amministrazione stessa. Peraltro – si legge ancora – nel caso in cui un privato dichiari fraudolentemente il possesso di un'abilitazione professionale di cui sia effettivamente sprovvisto, tale condotta illecita e potenzialmente dannosa, può considerarsi alla base di tutto il successivo sviluppo del rapporto e dei pregiudizi conseguenti».
In passato la Cassazione a Sezioni Unite (n. 9957/2006) aveva ritenuto competente la Corte dei Conti per i danni da iper-prescrizione di medicinali e si era espressa allo stesso modo per i sanitari dipendenti delle Asl «sprovvisti di un valido titolo di studio». Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli aveva già sancito la giurisdizione della Corte dei Conti, ma il collegio d'Appello accogliendo il ricorso della Usl aveva cambiato registro ritenendo competente il Tribunale civile. Il conflitto di competenze è stato risolto dalla Cassazione a Sezioni Unite che ha azzerato l'intera vicenda, riaprendo il contenzioso nella legittima sede.
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